Superbonus 110% e bonus edilizi: stop alla cessione del credito infinita

Agevolazioni Fiscali

28/01/2022

Superbonus 110% e bonus edilizi: stop alla cessione del credito infinita

 

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni-ter che modifica l'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 limitando ad una la possibilità di cessione del credito da detrazione fiscale

Si attendeva solo la pubblicazione in Gazzetta per rendere ufficiali le modifica all'impianto previsto dal Decreto Rilancio per la cessione del credito.

Pubblicazione che è puntualmente arrivata con la Gazzetta Ufficiale Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2022 dove troviamo il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (c.d. Decreto Sostegni-ter).

 

 


Stop alla cessione del credito infinita

Le nuove disposizioni previste dal Sostegni-ter, in vigore dal 7 febbraio 2022, hanno modificato l'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio nel seguente modo:

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Eliminata, dunque, la facoltà di successiva cessione del credito. Sia che si operi con sconto in fattura o senza, il credito potrà essere ceduto una sola volta. Nel caso di sconto in fattura, alle imprese e ai professionisti sarà possibile cedere il credito una sola volta. Nel caso si operi con la cessione diretta da part del contribuente, anche in questo caso poi non sarà più possibile cedere nuovamente il credito fiscale.

Misure in vigore dal 7 febbraio 2022, al via la corsa alla cessione

Come detto, le nuove misure entreranno in vigore il 7 febbraio 2022 con la conseguenza che in questi pochi giorni ci sarà una vera e propria ressa (sempre che non ci siano blocchi sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate) per la cessione del credito.

L'art. 28, commi 2 e 3 del Sostegni-ter prevedono:

    2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

    3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

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